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L'abc del collegato giustizia
di Claudio Tucci
Estensione a tutte le cause civili e commerciali della possibilità di ricorrere alla conciliazione e "filtro" in Cassazione per ridurre i contenziosi di modesto valore e di scarsa importanza. Tra le novità contenute nel collegato giustizia alla Finanziaria per il 2009, in discussione, ora, a Palazzo Madama (S.1082), anche, l'allargamento della competenza dei giudici di pace per sgravare i tribunali: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5mila euro e arriverà fino a 20mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale. Ma la giustizia non è l'unico tema presente nel collegato. Spazio, infatti, anche, a interventi infrastrutturali per estendere la banda larga a tutto il territorio nazionale e a un riordino della disciplina delle missioni all'estero per fini di pace e di cooperazione internazionale. Senza dimenticare, poi, l'obbligo di redigere testi normativi chiari e comprensibili a tutti e il vero e proprio "piano industriale" per la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di far cassa e rendere sempre più trasparente e semplice il rapporto con i cittadini. D'ora in poi, massima ottimizzazione delle risorse interne disponibili e addio a esternalizzazioni di servizi se fanno spendere troppo. Niente più premi e incarichi di vertici ai manager pubblici inefficienti e cura dimagrante per organi di amministrazione e controllo delle società partecipate dagli enti pubblici. I procedimenti amministrativi dovranno (sempre) concludersi in tempi certi e sui siti internet delle amministrazioni dovranno essere indicate modalità e tempistiche di pagamento ai fornitori, oltre che retribuzioni, curricula, indirizzi e-mail e numeri di telefono professionali dei dirigenti e tassi di assenza (e maggior presenza) di tutto il personale impiegatizio. Ma, ecco, in ordine alfabetico, tutte le novità contenute nei 46 articoli del disegno di legge giustizia all'esame del Senato.
Banda larga (articolo 1).
In arrivo un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate per adeguare le reti di comunicazione elettronica all'evoluzione tecnologica. Dovrà essere approvato del Cipe, come pure le risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione. Intanto, si partirà, per il triennio 2007-2013, con 800 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), da integrare con altri (eventuali) finanziamenti pubblici, comunitari e privati. Priorità, agli interventi che favoriscano l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, anche, attraverso misure di sostegno a operazioni sui sistemi utilizzati dalle amministrazioni statali. Progettazione e realizzazione delle infrastrutture potranno avvenire in project finance, purché nel rispetto del codice degli appalti pubblici (d. lgs. 163/2006). Sarà il ministero dello Sviluppo economico, con il supporto dell'Authority per le comunicazioni, a coordinare i singoli progetti. Prevista, poi, la possibilità di derogare alle norme sulla profondità minima dei lavori di scavi, previo assenso dell'ente proprietario della strada, e chiarito, anche, che i lavori di ammodernamento, utili al passaggio dei cavi in fibra ottica, rientrano a pieno titolo fra le innovazioni condominiali necessarie disciplinate, soprattutto, con riferimento al quorum deliberativo, dall'articolo 1120 del codice civile.
Centrali di committenza (articolo 2).
Per ridurre il numero di stazioni appaltanti, previsto che amministrazioni regionali e Consip possano svolgere, su richiesta e per conto degli enti locali situati nel proprio territorio, le attività di centrali di committenza. Avranno, quindi, la possibilità di predisporre capitolati di prestazioni e prezzari di riferimento, sulla base, tra l'altro, della media dei prezzi praticati negli ultimi anni, ridotti del 5 per cento. Stabilito, poi, un premio, da determinare in sede di Dpef, per le regioni che, attraverso il ricorso alle centrali di committenza, riducano oneri, fabbisogni e indebitamenti. Nell'immediato, enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e centrali medesime, sono esentate dal pagamento del contributo all'Authority di vigilanza per i lavori pubblici. Il mancato ricorso alle centrali di committenza dovrà essere motivato e, in assenza di spiegazioni, dell'eventuale maggiore esborso di denaro pubblico, risponde il funzionario che ha stipulato il contratto e i componenti dell'organo di approvazione e controllo dell'amministrazione interessata. Ridotti, inoltre, di importo pari al maggiore onere sostenuto, i trasferimenti erariali, con esclusione, anche, in caso di realizzazione di opere pubbliche, del finanziamento tramite imposta di scopo e variazioni in aumento di aliquote di imposte e tributi propri o di compatercipazioni a tributi erariali o regionali, per 5 esercizi successi
Cooperazione internazionale (articolo 10).
Prevista una semplificazione delle procedure di intervento umanitario, sociale o economico e di cooperazione a sostegno di processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata. Un apposito decreto interministeriale (Affari esteri ed Economia) indicherà gli interventi da fare, le somme da spendere e le modalità di svolgimento delle singole missioni, dando, comunque, priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione e collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione irregolare e che agevolino l'esecuzione delle pene detentive nei Paesi d'origine. Alle sedi esteri italiane potranno, anche, arrivare soldi direttamente da Bruxelles o da qualche altro Stato membro per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori.
Federalismo (articolo 45).
In arrivo finanziamenti per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione del federalismo fiscale. Saranno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,2 milioni di euro, a partire dal 2010.
Finanziamenti trasparenti (articolo 11).
Garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate per evitare (e prevenire) un loro possibile utilizzo indebito in sede di programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.
Mediazione e conciliazione per cause civili e commerciali (articolo 39).
Prevista una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per generalizzare il ricorso alla composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. Tra i principi direttivi della delega, la garanzia che a tutte le liti oggetto di mediazione non sia preclusa la via del giudice ordinario e che, a decidere, in via stragiudiziale, sono organismi professionalmente competenti. Diventa un dovere dell'avvocato indicare al cliente la possibilità di risolvere la questione in via alternativa al giudice e per le parti che ricorrono alla mediazione e alla conciliazione sono previste forme di agevolazione fiscale.
Modifiche al codice di procedura civile (articoli da 27 a 38).
Che si applicheranno solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge. Si parte con l'ampliamento della competenza del giudice di pace: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5mila euro e arriverà fino a 20mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale. Previsto, poi, che le decisioni su competenza, litispendenza , continenza e connessione devono essere adottate con ordinanza (e non più sentenza). Stabiliti aumenti di pena pecuniaria per la parte che ricusa il giudice e la domanda viene respinta e per il custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. La procura speciale potrà, poi, essere apposta, anche, in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Novità importante per i giudici: potranno porre a fondamento della decisione, anche, i fatti ammessi o non contestati. D'ora in avanti, le sentenze possono essere pubblicate pure su testate radiofoniche o siti internet di giornali. Modifiche, poi, alle norme sul difetto di rappresentanza e assistenza e previste abbreviazioni per una serie di termini processuali. Chiarito che in appello non possono prodotti nuovi documenti. Introdotto il vaglio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione (il cosiddetto filtro in cassazione: che si decide con ordinanza non impugnabile) e la possibilità che la sentenza, che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare, contenga, anche, la determinazione di una somma di denaro dovuta all'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Nuove norme, poi, in materia di condanna alle spese nei procedimenti cautelari e arbitrato rituale e introduzione ex novo del procedimento sommario di cognizione. Cambia il modello di testimonianza scritta e arriva una stretta nell'attribuzione di incarichi ai consulenti tecnici. Le cause per il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali non saranno più trattate con il rito del lavoro. Anche l'avvocatura di Stato potrà, poi, notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 53/1994. Previste, infine, nuove norme che regolano il passaggio del giudizio da una giurisdizione all'altra (cosiddetta traslatio iudicii) e stabilita la perenzione del ricorso ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna parte costituita dichiari di avere interesse alla decisione.
Patrimonio dello Stato spa (articolo 43).
Previsto il trasferimento, con un decreto dell'Economia, alla società dei beni rientrati nel conto del patrimonio dello Stato e di ogni altro diritto costituito a favore dell'Erario. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto determina gli effetti derivanti dalla cessione dei crediti statali a Patrimonio dello Stato spa.
Piano industriale della pubblica amministrazione (articoli da 13 a 26).
In arrivo una serie di novità per rendere più efficiente e competitivo l'apparato burocratico pubblico. D'ora in poi, sui siti internet, tutte le amministrazioni dovranno indicare retribuzioni, recapiti e curricula dei propri dirigenti, oltre a assenze e permessi di tutti gli altri impiegati. Si potrà, poi, continuare ad acquistare sul mercato, in modo corretto e trasparente, servizi originariamente prodotti in casa (cosiddetto outsourcing), a condizione, però, di ottenere risparmi, anche sul fronte di un miglior utilizzo del personale. Le verifiche saranno effettuate dagli organi di controllo interno all'amministrazione. Riordinate, pure, le procedure di trasferimento delle risorse agli enti locali: addio ai disegni di legge collegati alla manovra di bilancio e spazio a Dpcm ad hoc contenenti l'accordo tra Stato ed ente territoriale. E obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata. Largo, poi, a una pa sempre più digitale: prevista la possibilità di pubblicare on line atti e provvedimenti e dal 1 gennaio 2011 tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale. Al Cnipa chiesto di realizzare e gestire un sistema di accesso ai siti delle singole pa e un nodo di interconnessione per i servizi Voip. Al Governo, invece, il compito di modificare il codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) verso un maggior utilizzo del web sia nelle comunicazioni tra dipendenti che in quelle verso i cittadini e di riallocare eventuali fondi non utilizzati, anche, in progetti di educazione telematica a scuola e all'università. Spazio alla diffusione di buone prassi per migliorare il rapporto con i cittadini: d'ora in poi, sui propri siti internet dovranno pubblicare i tempi (medi) di pagamento, di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi all'utente. La pa dovrà garantire una piena utilizzazione e fruizione degli immobili pubblici e potrà esternalizzare, in via temporanea, alcuni funzioni purché se ne traggano risparmi e sempre, comunque, dopo avere ricevuto l'ok da un comitato interministeriale presieduto dal premier o dal ministro per la Pa e l'innovazione. E tutte le carte che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono contenere la possibilità, per l'utente che si senta danneggiato, di risolvere rapidamente la questione in modo alternativo al ricorso giurisdizionale, sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dall'autorità di settore o con decreto interministeriale. Stabilito, poi, un riassetto organizzativo per Cnipa, Formez e Scuola superiore della pa e prevista un'autorizzazione ad hoc per il ministero degli Affari esteri di aumentare le spese per il funzionamento e la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari. Limitato, infine, alle sole amministrazioni centrali l'obbligo di approvvigionamento di combustibile per il riscaldamento e di energia elettrica mediante convenzioni Consip.
Piccoli comuni (articolo 9).
Prevista una semplificazione dell'ordinamento finanziario dei comuni con popolazione fino a 5mila abitante, attraverso modelli e schemi contabili predefiniti e l'attribuzione alle farmacie pubbliche e private, operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, di nuovi compiti socio-sanitari, che saranno remunerati. Rivisti, poi, i requisiti di ruralità e in arrivo, in sostituzione della figura del segretario comunale, una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 4 comuni o enti la cui popolazione sia pari almeno a 15mila abitanti. Prorogato, infine, al 1 marzo 2009, il termine ultimo entro il quale i comuni devono aderire a una sola forma associativa tra quelle consentite, pena la nullità degli atti posti in essere dall'associazione tra comuni.
Procedimenti amministrativi (articoli 5, 6, 7 e 8).
Si interviene sulla legge 241/1990 (principi generali dell'attività amministrativa) sotto diversi profili. Intanto, si stabilisce che ogni procedimento, sollecitato con un istanza o iniziato d'ufficio, debba concludersi in 30 giorni o, comunque, entro un termine certo, deciso dall'amministrazione, al massimo non superiore a 90 giorni. In casi eccezionali, si può arrivare a 180 giorni. Per i pareri istruttori obbligatori, il termine scende a 20 giorni (prima era di 45 giorni) e si prevede che, in assenza, l'amministrazione possa, comunque, procedere a definire il procedimento, indipendentemente dall'espressione del parere. Prevista, poi, la responsabilità personale del dirigente, anche, delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti. E, comunque, il rispetto dei termini rappresenta un elemento di valutazione del dirigente, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato
Ammessa, inoltre, la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi, anche, per via telematica e monito a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, di favorire, al massimo, l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione dell'interessato al procedimento, riconosciuti veri e propri livelli essenziali di prestazione. Dal punto di vista processuale, infine, stabilito che il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza diffida, purché perduri l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Spetterà, in via esclusiva, al giudice amministrativo decidere sulla questione, fino a condannare l'amministrazione colpevole del ritardo a risarcire il danno ingiusto subito dall'interessato.
Rappresentanze diplomatiche (articolo 4).
Viene affidato a un regolamento interministeriale (su proposta della Farnesina) il compito di disciplinare i procedimenti di autonomia gestionale e finanziaria di ambasciate e consolati. Obiettivo: rendere più semplici e snelli i trasferimenti di fondi pubblici all'estero e meglio controllabile la loro gestione.
Regioni a statuto speciale (articolo 46). E le province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge (cosiddetta clausola di salvaguardia).
Ricorso straordinario al Capo dello Stato (articolo 42).
Due le novità in arrivo.
Ammessa la possibilità da parte del consiglio di Stato di sospendere l'emanazione del parere sul ricorso qualora ravvisi l'esistenza di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata. E gli atti sono mandati direttamente alla Consulta. Previsto, poi, che la decisione del ministro sul ricorso debba essere sempre conforme al parere reso dal consiglio di Stato.
Servizio postale (articolo 12). Attribuito al ministero delle Comunicazioni il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità della fornitura del servizio postale universale, anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste. Previste, anche, nuove norme sull'accesso a informazioni da parte degli operatori diversi da Poste italiane spa e per l'apertura del mercato e la tutela degli utenti.
Società pubbliche (articolo 44). In arrivo una sforbiciata al numero dei componenti degli organi di amministrazione e, in più, stretta su funzioni e compensi. Previsto, poi, il divieto per le società direttamente partecipate dallo Stato di costituire nuove società (o assumerne e mantenere partecipazioni in esse) nel caso svolgano attività non strettamente necessarie ai propri fini istituzionali. Previsti, anche, limiti alla costituzione e alla partecipazione in società non rientranti nelle proprie finalità. Bisognerà adeguarsi (cedendo le quote) entro 3 anni. Stop, infine, alla nomina ai vertici di aziende pubbliche di manager che, ricoprendo lo stesso ruolo nei 5 anni precedenti, abbiano chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi.
Spese di giustizia (articoli 40 e 41).
Sono ridotte e viene, anche, razionalizzata la loro riscossione. Tra le novità, l'eliminazione dell'accollo delle spese processuali differenziate nell'importo in ragione del reato e il loro pagamento in solido da parte dei coobbligati in caso di condanna per lo stesso reato. Sparisce, pure, l'obbligo di pubblicare sui giornali la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, che viene sostituito dalla pubblicità on line sul sito del ministero della Giustizia. I provvedimenti della corte di cassazione sono esenti dall'obbligo di registrazione e per i processi dinnanzi ai giudici di legittimità, oltre al contributo unificato, si paga un ulteriore importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. E nel processo penale, il recupero delle spese avverrà nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà e in misura fissa stabilita, annualmente, da un decreto del ministro della Giustizia. Si recuperano interamente le spese per intercettazioni telefoniche, consulenze tecniche, perizie, pubblicazione della sentenza penale di condanna, demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi. A Equitalia Giustizia spa il compito di riscuotere, mediante iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, ogni spesa di giustizia sostenuta dall'Erario.
Testi normativi chiari (articolo 3).
Addio alle leggi scritte coi piedi e piene zeppe di rinvii comprensibili solo agli addetti ai lavori. D'ora in poi, chiarezza e semplicità dei testi normativi diventa un principio generale dell'ordinamento. Ogni norma dovrà, quindi, indicare, in modo chiaro, cosa sostituisce, modifica o abroga e il rinvio ad altre fonti dovrà sempre contenere, in forma sintetica, il riferimento alla materia o al principio che, per brevità, s'intende richiamare.
CORRIERE della SERA
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